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Art. 1
La sezione di Riva San Vitale del Partito Liberale Radicale Ticinese è retta dal presente statuto e dagli art. 17 e seguenti dello statuto cantonale e dagli art. 60 e seguenti CCS.
Art. 2
La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, cooperando segnatamente con gli organi distrettuali e cantonali e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica.
Art. 3
Possono aderire alla Sezione i cittadini domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito.
Per meriti particolari nei confronti del Paese e del Partito possono essere nominati soci onorari anche persone non domiciliate nel Comune.
Art. 4
Aderisce alla Sezione chiunque rispetti lo statuto, i programmi e le direttive votate dall'assemblea generale della Sezione.
Art. 5
L'espulsione è retta dagli art. 68 e seguenti dello statuto cantonale.
Art. 6
Gli organi della Sezione sono:
- l'assemblea
- il comitato
- la commissione di revisione dei conti
Art. 7
Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti presenti.
A parità di voti decide il presidente.
Per le modifiche statutarie occorre il voto di 2/3 dei presenti.
Art. 8
L'assemblea è l'organo supremo della Sezione ed ha le seguenti attribuzioni:
- determina la condotta politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- fissa il programma di attività;
- elegge il comitato e ne nomina il presente;
- elegge la commissione di revisione;
- designa i candidati per le elezioni comunali;
- elegge i delegati nelle proporzioni fissate dal comitato. I delegati rappresentano la Sezione all'assemblea dei delegati distrettuali ed al congresso cantonale;
- propone i candidati per le cariche cantonali e federali;
- nomina i soci onorari.
Art. 9
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
L'avviso di convocazione è da farsi almeno otto giorni prima della riunione e accompagnato dall'elenco della trattande.
Un'assemblea straordinaria potrà essere convocata:
- su richiesta del comitato, del comitato distrettuale o della direttiva cantonale;
- su richiesta di almeno 1/10 dei membri della Sezione (fa stato il numero dei voti ottenuti dal partito durante le ultime votazioni comunali).
La domanda formulata per iscritto e indicate le trattande è da inoltrare alla presidenza, la quale dovrà dar seguito entro tre settimane al pił tardi.
Art. 10
Il comitato dirige l'azione politica ed organizzativa della Sezione conformemente alle deliberazioni dell'assemblea.
Esso è nominato per un periodo di quattro anni, sei mesi prima del rinnovo dei poteri cantonali.
Al comitato spettano tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della Sezione.
Art. 11
Il comitato si compone di al massimo 9 membri.
È diretto dal presidente della Sezione.
Sono inoltre membri di diritto:
- i municipali e i membri del consiglio comunale;
- i membri del Consiglio di Stato, i deputati al Gran Consiglio e alle Camere Federali iscritti nella Sezione;
- i membri della Direttiva distrettuale e cantonale iscritti nella Sezione;
- due rappresentanti della Sezione donne;
- due rappresentanti della Sezione giovani.
Art. 12
La commissione di revisione dei conti è composta di due membri.
I revisori dei conti sono eletti contemporaneamente al comitato.
Essi presentano il loro rapporto ad ogni assemblea annuale ordinaria della Sezione.
I revisori non possono essere scelti fra i membri del comitato.
Art. 13
L'eventuale tassa annua sociale od altri contributi sono fissati dall'assemblea.
Art. 14
Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Comitato cantonale.
Con l'entrata in vigore del presente statuto ogni altra norma, statuto o regolamento è abrogata.
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